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Il Direttore Generale nel Codice Civile

Abbiamo già visto, in post dedicato all’interno del nostro magazine, chi è e cosa fa il Direttore Generale. Si parla di una delle figure dirigenziali più importanti all’intero di un’azienda, pur non essendone a capo. Sopra di lui, infatti, svettano figure come il Presidente, l’Amministratore delegato oppure il Vice-Presidente. Abbiamo già spiegato che il suo compito è quello di indirizzare le attività aziendali e di dirigerle in modo di aumentare il guadagno dell’impresa. Insomma, è possibile dire che il Direttore Generale è il cuore dell’azienda. Ma, al di là degli obiettivi di questo dirigente e del percorso per diventarlo, quali sono le norme che regolano il comportamento di questo manager di alto livello? Quali sono le leggi relative al Direttore Generale nel Codice Civile?

L’articolo 2396 del Codice Civile

Il riferimento fondamentale della legge italiana riguardante il Direttore Generale si trova all’articolo 2396 del nostro Codice Civile. Va sottolineato che si tratta di un articolo breve, che dice poco, e che si limita a rimandare altrove. Il testo che troviamo in questa sede è infatti questo:

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Ecco quindi che il Direttore Generale nel Codice Civile viene menzionato, ma non definito. È dunque necessario lavorare di interpretazione e di completamento. In qualità di dirigente subordinato in modo immediato e diretto agli amministratori aziendali, il Direttore Generale è un organo distinto da essi, pur condividendone la responsabilità. Va detto a questo proposito che il Direttore Generale può sia assumere la struttura collegiale, come accadrebbe con la presenza di un comitato di direzione, sia assumere la rappresentanza processuale di una società, così come può essere previsto dallo statuto della società stessa.

Il Direttore Generale nel Codice Civile

Il fatto che, pur risultando come un lavoratore a tutti gli effetti subordinato, il Direttore Generale nel Codice civile venga eguagliato quanto a responsabilità all’amministratore delegato, non va assolutamente trascurato. Di certo tale responsabilità deve essere circoscritta ai compiti concretamente affidati al Direttore. E va anche detto che il raggio di queste responsabilità può variare in base alla disposizione dello statuto, o alla nomina dell’assemblea. Ciononostante, chi mette questa posizione come obiettivo all’interno della propria carriera lavorativa non può ignorare il fatto che da questo rapporto di lavoro derivano precise azioni non risarcitorie o risarcitorie. Non va eliminata nemmeno la possibilità, peraltro, di avere un’unica persona all’interno di una società che, in via temporanea o stabile, ricopra sia il ruolo di amministratore delegato, sia di Direttore Generale.

Il DG e la Cassazione

Come appurato dalla Cassazione civile con la sentenza n. 23630 del 18 novembre 2015, le responsabilità di un Direttore Generale di una società di capitali possono essere equiparate a quelle di un amministratore delegato solo in presenza di una nomina formale da parte del consiglio di amministrazione o da parte dell’assemblea dei soci, seguendo quanto presentato nello statuto. Non potrebbe essere altrimenti, visto la mancanza – come si è visto – di una definizione netta del Direttore Generale da parte del Codice Civile.

Vale la pena rispolverare anche la sentenza n. 18995 del 12 dicembre 2003 della Cassazione Civile, secondo la quale «all’interno della società per azioni, al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell’atto costitutivo o sia stata deliberata dall’assemblea, entrando in questi casi la sua figura a far parte della struttura tipica della società»: il concetto di partenza viene ribadito in questa e in altre occasioni, come per esempio nella sentenza n. 28819 del 5 dicembre 2008.

Il Dirigente Generale secondo l’ex.articolo 2095 del CC

Per completare la visione dei riferimenti al Direttore Generale nel Codice Civile è bene citare anche l’ex articolo 2095, il quale inserisce questo professionista nella categoria decisamente eterogenea dei dirigenti d’azienda, ovvero tra i «prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa». Tale modo di vedere viene ripreso in modo chiaro anche dall’art. 1 C.C.N.L. dirigenti imprese industriali 24 novembre 2004.

Il DG nel settore pubblico

Nell’amministrazione pubblica italiana il ruolo di Direttore Generale è previsto in diverse situazioni. Spicca tra tutti i DG presenti nei ministeri, i quali vengono nominati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La figura del Direttore Generale è inoltre presente nelle Aziende sanitarie nonché nelle Aziende ospedaliere, con accesso mediante nomina della Giunta provinciale. L’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, numero 267, indica anche la possibilità – facoltativa e mai obbligatoria – di nominare un DG per comuni con una popolazione superiore ai 100mila abitanti, con nomina da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco del comune di riferimento. A partire dal 2010 – con la legge del 30 dicembre 2010, numero 240 – è inoltre prevista la figura del Direttore Generale anche all’interno delle università pubbliche italiane, a sostituire formalmente la figura del direttore amministrativo. A disciplinare tale figura, in questo caso, sono gli statuti del singolo ateneo.

Come si evince da quanto detto finora, quella del Direttore Generale è una posizione di alto rilievo, con grandi responsabilità che non possono essere trascurate. Non ci sono però dubbi: la nomina a DG all’interno di un’azienda privata o pubblica è un obiettivo da perseguire per tanti professionisti, nei più differenti settori. Hai messo questa posizione dirigenziale nel mirino? Chiedi il supporto dei nostri career coach per rendere più rapido e più sicuro il tuo sviluppo di carriera!

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