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Contratto di apprendistato: sapevi che si rivolge anche agli over 29?

Non sono ancora molti a saperlo, ma a partire dal Jobs Act il contratto di apprendistato si rivolge anche ai lavoratori con più di 29 anni. E questa è ovviamente una novità importante sia per le imprese che per i candidati, ai quali viene infatti posta di fronte una nuova via per entrare nel mondo del lavoro. Come detto, però, questa possibilità ad oggi è conosciuta in modo approfondito solamente dai direttori HR delle più grandi aziende, dai cacciatori di teste e in generale da chi si occupa di ricerca del personale e di mercato del lavoro. Come funziona, dunque, il nuovo contratto di apprendistato per gli over 29?

Un contratto di apprendistato per i lavoratori oltre i 29 anni

In parole estremamente semplici, l’apprendistato senza limiti di età previsto dall’art. 47, comma 4, D.Lgs n.81/2015 dà alle imprese italiane la possibilità di poter assumere in apprendistato professionalizzante dei disoccupati con più di 29 anni. Trattandosi di un grande mutamento rispetto al passato, non deve peraltro stupire che ci siano voluti quasi due anni per dare piena agibilità alla novità legislativa: dopo essere entrata in vigore nell’estate del 2015, infatti, la disposizione ha iniziato a trovare una vera applicazione solo da alcuni mesi, ed è proprio per questo motivo che tale novità normativa è ancora in buona parte sconosciuta.

A chi si rivolge nello specifico?

Il nuovo contratto di apprendistato per i lavoratori con più di 29 anni può certamente rappresentare una boccata d’aria fresca per il mercato del lavoro italiano, ma ovviamente, affinché questo accada, è necessario che i suoi casi di applicazione siano chiari ad entrambe le parti in gioco. Il contratto di apprendistato introdotto dal Jobs Act è dunque rivolto a:

  • I lavoratori che godono della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, ovvero la NASpI, introdotta dal decreto attuativo del Jobs Act;
  • I lavoratori in mobilità;
  • I lavoratori che hanno stipulato il patto di servizio personalizzato PSP;
  • I lavoratori che hanno accesso all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, ovvero ai sussidi ASPI e MiniASPI, sostituiti
    recentemente dalla NASpI;
  • I lavoratori che godono dell’indennità speciale di disoccupazione edile;
  • I lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno poi avuto accesso all’indennità DIS-COLL;
  • I lavoratori che, pur non risultando ancora percettori dell’indennità di disoccupazione, hanno già presentato apposita domanda all’avvio del contratto di apprendistato professionalizzante per lavoratori over 29.

 

Le caratteristiche salienti del nuovo contratto di apprendistato

Per questi nuovi contratti sono stabiliti dei limiti di durata minimi e massimi: nessun contratto di apprendistato può infatti durare meno di 6 mesi o più di 3 anni (eccezion fatta per determinate professioni artigianali, alle quali spetta un limite massimo più alto, di circa 5 anni). La collaborazione inizia dapprima con un periodo di formazione obbligatorio, per poi terminare – con accordo accettato da entrambi gli attori – con la trasformazione del contratto di apprendistato in un contratto a tempo indeterminato portante la qualifica acquisita dal lavoratore dipendente al termine del periodo di formazione.

Quanto alla retribuzione, per salvaguardare i diritti del lavoratore, la norma esplicita che l’apprendista deve essere inquadrato con una posizione non minore a 2 livelli inferiori rispetto a quella di un lavoratore che svolge parallelamente la medesima mansione. Un’altra possibilità è invece quella costituita dallo stipendio progressivo, che aumenterà dunque con l’avanzare dell’anzianità dell’apprendista, fino a toccare la totalità dello stipendio previsto per quella specifica mansione alla fine del periodo di apprendistato.

La riqualificazione è il cardine dell’apprendistato professionalizzante

Da quanto detto finora, dunque, si capisce che le assunzioni in questo speciale regime introdotto dal Jobs Act sono possibili unicamente laddove esista un orizzonte di qualificazione o di riqualificazione professionale da sovrapporre ad un trattamento di disoccupazione. In altre parole, dunque, il contratto di apprendistato per il lavoratori over 29 è possibile solamente nei casi in cui il piano formativo sia teso ad una qualificazione maggiore o totalmente nuova rispetto a quella già posseduta dal lavoratore disoccupato o in mobilità. Se infatti il semplice apprendistato è un contratto di lavoro riservato a qualsiasi giovane tra i 15 e i 29 anni, l’apprendistato professionalizzante è rivolto unicamente ai lavoratori dai 17 anni in poi che possiedono una qualifica professionale.

Il bonus assunzioni 2017 per i primi 18 mesi

Va sottolineato, come ha fatto tra l’altro l’INPS con l’apposito messaggio n.2243 del 31 maggio scorso, che per i primi 18 mesi del contratto di apprendistato, per gli apprendisti iscritti alle liste di mobilità e quindi fruitori dell’indennità, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari al 10%, con il 5,84% a carico del lavoratore. Da 19esimo mese in poi, invece, la contribuzione a carico del datore di lavoro è da considerarsi piena, laddove il carico contributivo dell’apprendista resterà al 5,84% fino al termine del periodo formativo.

Per i datori di lavoro che assumeranno dei lavoratori che percepiscono un’indennità di mobilità, inoltre, i vantaggi non finiscono qui: la nuova norma prevede infatti anche un incentivo economico a favore dell’azienda pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata all’apprendista e che invece non è stata goduta.

La possibilità di rescissione anticipata

Nello spirito del Jobs Act, non va dimenticato che, in deroga alla norma del comma 4 dell’articolo 42, è prevista la possibilità per entrambe le parti – dunque sia per il dipendente che per il datore di lavoro – di recedere dal rapporto di lavoro prima della naturale scadenza del periodo di formazione. Al datore di lavoro viene inoltre fornita l’opportunità di sostituire il preavviso con l’erogazione della relativa indennità contrattuale.

Uno strumento di occupazione agevolata

In specifici contesti, l’apprendistato professionalizzante rivolto ai lavoratori over 29 va dunque considerato come uno strumento di occupazione agevolata che apre nuovi interessanti orizzonti per la selezione e la ricerca del personale.

A sottolineare l’importanza di questo provvedimento concorrono tra l’altro, a partire dall’inizio dell’anno corrente, anche la fine delle misure incentivanti per l’occupazione a tempo indeterminato o a termine dei lavoratori in mobilità, nonché l’assenza di altri e diversi benefici per le assunzioni di lavoratori non più giovanissimi (eccezion fatta per il bonus Sud, nonché per le agevolazioni previste per le donne prive di lavoro e per i disoccupati over 50).

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